ECOLABEL

 
Il sistema dell’ECOLABEL europeo è definito dal regolamento 880/92 della Comunità Europea con la finalità di:
  • Promuovere la concezione, la produzione, la commercializzazione e l’uso di prodotti con un minore impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita del prodotto;
  • Fornire ai consumatori una migliore informazione sulle performance ambientali dei prodotti, in modo da orientare l’acquisto anche in funzione di criteri ambientali.

 
 
  L’ECOLABEL Europeo


 
 

Introduzione
 
 
 
 
 
 

Quindi l’ECOLABEL è l’etichetta ecologica scelta dalla Comunità Europea per distinguere i "prodotti puliti" e promuovere una produzione ed un consumo sostenibile.

Il "marchio" come strumento di mercato

  • L’etichetta, o marchio, è uno strumento di mercato utilizzato dalle aziende per attrarre l’attenzione dei consumatori verso una categoria "riconosciuta" di prodotti. I marchi possono essere di due tipi: i marchi d’impresa e marchi informativi.
  • I marchi di impresa costituiscono il principale elemento distintivo dell’azienda nel mercato (si associa sempre più spesso ad un simbolo il nome dell’azienda; es. la virgola della Nike; il cavallino della Ferrari; etc. ).
  • I marchi informativi sono mirati ad informare il consumatore sulle caratteristiche del prodotto. Marchi informativi di qualità come quelli ecologici sono sempre più presenti sul mercato. Infatti negli ultimi anni si è andata diffondendo sempre più l’attenzione verso i problemi ambientali, anche da parte dei consumatori che per questo si mostrano interessati al ciclo produttivo dei prodotti che intendono acquistare. Ciò che distingue i marchi di qualità è il fatto che derivano da un processo di certificazione che coinvolge un soggetto esterno per l’attestazione della conformità del prodotto alle norme stabilite. Sono state introdotte da parte della Comunità Europea direttive volte a migliorare la qualità delle informazioni sui prodotti , come ad esempio l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici o la certificazione DOP (Denominazione d’Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta). Esistono marchi differenti per Paese, per categoria di prodotto, per gli alimenti e non, ( es.: keymark per la qualità delle mele; CE ; UNI-IMQ per gli elettrodomestici ) che, una volta affermati sul mercato, vengono immediatamente identificati dai consumatori, creando così effetti notevoli sul mercato per l’azienda che li espongono.

 
  I marchi ecologici
 
 
  • La necessità di identificare facilmente i prodotti ecologici attraverso l’uso di marchi è stata avanzata per la prima volta dall’OCSE (Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economico) nel 1971. I marchi introdotti nei diversi Paesi presentano caratteristiche differenti per quanto riguarda:
  • la tipologia di prodotti a cui sono applicabili;
  • i criteri di valutazione per l’attribuzione del Marchio;
  • il soggetto che attribuisce il Marchio. 
 
In Europa i primi importanti impulsi vengono dalla Germania (Repubblica Federale Tedesca) che nel 1977 ha introdotto un marchio di qualità ambientale denominato Angelo Blu. L’angelo blu è stato assegnato inizialmente a prodotti come carta riciclata,bottiglie a rendere, spray senza CFC sino ad arrivare ad identificare circa 4000 prodotti divisi in oltre 60 categorie diverse . La definizione del marchio per una nuova categoria di prodotti e dei relativi criteri di assegnazione sono stabiliti da un Jury per il marchio ecologico composto da rappresentanti dello Stato, da gruppi ambientalisti, da associazioni di consumatori, da istituti scientifici, da sindacati, da industrie e mezzi di comunicazione. Per assegnare l’ Angelo Blu ad un prodotto si devono considerare gli standard stabiliti in relazione:
    • al ciclo di vita del prodotto;
    • agli aspetti di protezione ambientale;
    • all’usabilità e sicurezza.
 
Nei Paesi Scandinavi è stato introdotto nel 1989 un proprio ed unico marchio ecologico, il Cigno, i cui criteri di attribuzione sono comuni e concordati in modo da permettere ad ogni Paese di rilasciarlo autonomamente.
Esistono due diversi livelli di marchiatura: il marchio B che identifica i prodotti che soddisfano i criteri minimi di qualità ecologica; il marchio A che contraddistingue i prodotti che costituiscono il meglio del mercato. La durata temporale del "cigno2 scandinavo varia dai 6 mesi ai 3 anni.



Anche altri Stati Europei hanno introdotto marchi di qualità ambientale: in Francia il " NF Environnement" sviluppato dall’AFNOR (French Standardization Association) sullo studio completo del ciclo di vita dei prodotti; in Olanda lo "Stichting Milieukeur" definito su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e dell’Economia nel 1992, che assegna il compito di determinare i criteri ecologici ad istituti di ricerca specialistici; in Spagna il "AENOR Medio Ambiente" creato nel 1993 dall’Associazione Spagnola di Normalizzazione e certificazione, stabilito su una completa analisi del ciclo di vita; in Austria il "Umweltzeichen Baume" istituito nel 1991 dal Ministro per l’Ambiente, Salute e Famiglia.

Dal mondo segnaliamo le iniziative degli altri Paesi facenti parte del G7: gli USA hanno introdotto nel 1989 il "US Green Seal Programme", uno schema di certificazione semplice alla definizione del quale contribuiscono 100 partner ambientali, tra cui molte pubbliche amministrazioni e agenzie per la tutela dell’ambiente; in Canada è stato introdotto nel 1988 "Canada Environmental Choice" amministrato inizialmente dal ministro dell’Ambiente, per diventare poi gradualmente privatizzato; il Giappone ha istituito il "Japanese Eco Mark" nel 1989 che si è affermato in maniera rapidissima, se si pensa che dopo 3 anni erano 2300 i prodotti che lo esponevano.
 
 


 
 
 
 

Il suo obiettivo
 
 
 
 

Gli obiettivi del sistema dell’ECOLABEL europeo sono:
 
Definire criteri ambientali per i beni di largo consumo, come ad esempio quelli che possono essere acquistati comunemente nei supermercati e nei negozi, eccetto alimenti, bevande e medicinali. I 15 Stati Membri più Liechtestein, Islanda e Norvegia devono pubblicizzare l’ECOLABEL, come richiesto dal regolamento, per favorirne la conoscenza da parte di tutti i cittadini.

Esporre un logo identificativo unico, qualunque sia il prodotto e qualunque sia il luogo di provenienza, determinando un’elite di prodotti con caratteristiche ambientali. Questo per consentire ai prodotti che si fregiano del Marchio di essere conosciuti da più di 370 milioni di consumatori con gli stessi parametri di giudizio e per evitare l’apposizione di troppi marchi equivalenti ed abolire le differenze all’interno della Comunità Europea. 

Ottenere un marchio che sia il risultato del coordinamento degli Organismi Competenti Nazionali, dell’Industria e del Commercio, di Organizzazioni Ambientaliste e di Consumatori, che sia trasparente nella definizione dei criteri e che promuova un consumo sostenibile. Il marchio deve essere capace di rappresentare un’efficace strategia economica per le aziende che possano giustificare il prezzo più elevato, dovuto all’utilizzo di tecnologie "pulite".
 
 

Il funzionamento del sistema di etichettatura ecologica europeo è affidato dalla Commissione Europea agli Organismi Competenti nazionali dei vari Stati Membri per l’esecuzione di compiti previsti dal regolamento. Il sistema si sviluppa in due momenti distinti:

    1. definizione dei criteri per una determinata categoria di prodotti da parte delle autorità competenti e dagli esperti di settore;
    2. procedura di assegnazione del marchio di qualità ecologica per i prodotti per i quali viene fatta la richiesta.

 
 
 
 
Definizione dei criteri
 
 
 
  L’ECOLABEL viene attribuito a quei prodotti che hanno un impatto ambientale ridotto rispetto agli altri funzionalmente simili. I criteri ecologici della Comunità Europea sono messi a punto modo tale da assegnare il Marchio fino al 30% dei prodotti disponibili sul mercato in quella categoria.
    • 1a fase La proposta di definizione dei criteri per una nuova categoria di prodotti è avanzata dall’Organismo Competente nazionale di sua iniziativa o su richiesta di singoli soggetti o da gruppi di persone interessate (Industrie, organizzazioni ambientaliste, di consumatori, di produttori e venditori) o su incarico della Commissione Europea. La Commissione avvia la definizione dei criteri, assegnandola a soggetti competenti (istituti di ricerca,laboratori universitari,associazioni di settore) con la collaborazione dell’Organismo Competente nazionale. 
    • 2a fase Lo studio parte con un’analisi preventiva di mercato che deve definire, per la categoria di prodotto interessata, il prodotto tipo usato all’interno della Comunità Europea. Dopo aver definito le caratteristiche funzionali e strutturali dei prodotti, si avvia uno studio basato su un approccio multicriterio che analizza le performance ambientali dei prodotti durante il suo intero ciclo di vita, o come si dice, "dalla culla alla tomba" (LCA). Tale metodologia analizza il ciclo produttivo ad iniziare dall’estrazione della materia prima attraverso i processi di lavorazione, distribuzione ed utilizzo, fino allo smaltimento.Gli impatti che vengono presi in considerazione riguardano le seguenti aree: utilizzo di risorse naturali e di energia, emissioni in aria, acqua e suolo, smaltimento di rifiuti, rumore, effetto sugli ecosistemi (tabella di riferimento). La procedura di analisi del ciclo di vita, definita da un gruppo di "saggi", è strutturata in sei fasi:
      • studio di fattibilità,
      • analisi di mercato,
      • inventario, 
      • analisi degli impatti, 
      • formulazione dei criteri,
      • presentazione di una bozza alla Commissione decisionale .
    • 3a fase I criteri vengono messi a punto utilizzando i risultati dell’analisi di cui sopra, in modo da considerare gli impatti ambientali in maniera precisa e chiara e definire allo stesso modo obiettivi per garantire un’uniformità di utilizzo. Per uniformare i criteri ed evitare vantaggi o svantaggi ai Paesi Membri, si fa riferimento ad un "territorio medio" della Comunità Europea, che sia rappresentativo di tutte le caratteristiche presenti e si confrontano i risultati con quelli dei prodotti più venduti e diffusi. In questa fase si ha una grande partecipazione da parte di tutti i soggetti interessati che assicura una elevata trasparenza.
    • 4a fase L’adozione dei criteri è affidata inizialmente ad un Forum consultivo costituito da rappresentanti dei seguenti gruppi: l’industria, il commercio, le organizzazioni di consumatori e le organizzazioni ecologiche; una volta approvata, la decisione passa ad un comitato costituito dagli Organismi Competenti nazionali dei Paesi Membri e da un rappresentante della Commissione. Se il parere è positivo, la Commissione Europea adotta le misure proposte e le pubblica sulla G.U.C.E. (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea).
    • 5a fase (revisione) I criteri definiti per le varie categorie di prodotti hanno la durata di tre anni, la Commissione Europea in vista della scadenza di tali criteri incarica l’Organismo Competente di una nazione di intraprendere nuovi studi per adeguarli alle evoluzioni tecnologiche e alla situazione ambientale. Questi nuovi criteri entrano in vigore nel momento in cui vengono pubblicati e sostituiscono completamente i precedenti.
È disponibile un capitolo di una analisi critica sulla LCA dei frigoriferi svolta dall’ENEA, incaricata dalla Commissione Europea,. Clicca qui

Le categorie di prodotti che hanno ricevuto il Marchio di qualità ambientale ad oggi sono:

Categoria di prodotto Pubblicazione Documento e situazione attuale (da 40 a 200Kb)
Lavatrici L191del 01/08/1996 lavatrici.pdf
Frigoriferi L323 del 13/12/1996 frigoriferi.pdf , in revisione
Carta tessuto (igienica, cucina) L019 del 24/01/1998 carta tessuto.pdf , in revisione
Lavastoviglie L216 del 04/08/1998 lavastoviglie.pdf
Ammendamenti L219 del 07/08/1998 ammendamenti.pdf
Materassi da letto L302 del 12/11/1998 materassi da letto.pdf
Prodotti vernicianti per interni L5 del 09/01/1999 prodotti vernicianti per interni.pdf
Scarpe L57 del 05/03/1999 scarpe.pdf
Prodotti tessili (biancheria da letto, maglieria) L57 del 05/03/1999 prodotti tessili.pdf
Personal computer L70 del 17/03/1999 personal computer.pdf , informazioni per l’utente
Detersivi da bucato L187 del 20/07/1999 detersivi da bucato.pdf
Pastiglie per lavastoviglie L167 del 02/07/1999 pastiglie per lavastoviglie.pdf
Carta da copia L210 del10/08/1999 carta da copia.pdf
Lampadine L216 del 14/08/1999 lampadine.pdf
Computer portatili L276 del 27/10/1999 computer portatili.pdf

 
 
 
 

La procedura di assegnazione
 
 
 
 
 
 

Il sistema dell’ECOLABEL europeo, così come avviene per lo schema dell’EMAS [link a modulo], è su base VOLONTARIA. Considerando il sempre crescente interesse dei cittadini per la salvaguardia del patrimonio naturale, la presenza di un marchio ecologico dà la possibilità ai consumatori di contribuire attivamente alla sua difesa. D’altra parte i produttori, che possono esporre il fiore dell’ECOLABEL, migliorano la competitività del prodotto acquistando un maggiore peso sul mercato. 

La procedura schematizzata graficamente nei suoi passi importanti è disponibile cliccando qui
 
 

    • 1° passo L’impresa, che produce o che commercializza per la prima volta un prodotto nella Comunità Europea, può presentare domanda all’Organismo Competente nazionale (in seguito O.C.n.). In Italia, la domanda di assegnazione, deve essere indirizzata al Comitato Ecolabel-Ecoaudit_Organismo Competente Ecolabel Italia. Il produttore o importatore compila un modulo per definire le caratteristiche ecologiche del prodotto (in particolare per categorie), al quale bisogna allegare la ricevuta di versamento di 500 ECU (valore stabilito dall’O.C.n.) e tutti i dettagli e le analisi necessarie per verificare che il prodotto abbia un ridotto impatto ambientale, effettuate presso laboratori autorizzati. Informazioni più dettagliate si possono avere consultando l’aggiornamento del manuale dell’utente
    • 2° passo Il Comitato Ecolabel-Ecoaudit_sezione ECOLABEL Italia effettua l’istruttoria tecnico amministrativa utilizzando le informazioni fornite dal richiedente e i risultati delle analisi eseguite presso laboratori indipendenti.
    • 3° passo L’O.C.n. terminata l’istruttoria, decide in merito all’assegnazione dell’ECOLABEL al prodotto, e comunica alla Commissione Europea la sua valutazione. Se la valutazione è positiva, vengono informati anche tutti gli Organismi Competenti degli altri Stati Membri, se nessuno solleva obiezioni al riguardo, l’O.C.n. comunica al fabbricante l’esito.

 
  Una volta concesso il Marchio ad un prodotto, l’impresa richiedente stipula un contratto di utilizzo con l’Organismo Competente nazionale, che gli impone di pagare una quota annuale, pari allo 0,15% del fatturato previsto dalla vendita del prodotto. L’O.C.n. ha la possibilità di variare tale quota del 20% in più o in meno, comunque non inferiore a 500 ECU.
 
 
 
 
 
 
 
L’etichetta ecologica può essere utilizzata nella forma e colori stabiliti, non prima della decisione definitiva della Commissione e non oltre data di scadenza dei criteri della categoria di prodotti interessata, inoltre non può essere inserito nel marchio d’impresa. L’utilizzo dell’ECOLABEL può essere sospeso dal O.C.n. a seguito di controlli,effettuati a spese dell’impresa stessa, che verificano un peggioramento delle condizioni che avevano portato alla assegnazione. Infatti il titolare dell’impresa è obbligato a mantenere inalterate o al più migliorare le caratteristiche del prodotto.

Di tutta la procedura di assegnazione del Marchio ad un prodotto, a tutte le persone interessate, non è consentito divulgare nessuna informazione fino alla decisione finale della Commissione, che rende noto:

    • il nome del prodotto;
    • fabbricante od importatore del prodotto;
    • ragioni e informazioni che hanno motivato la assegnazione dell’ECOLABEL;
    • scadenza del contratto di utilizzo del Marchio

 
 
 
 
 
  Situazione 2000
 
 
 
 
 
 
 
Le statistiche, aggiornate dalla Comunità Europea, ci dicono che l’ECOLABEL è così diffuso: 55 licenze per l’uso del logo assegnato a 40 produttori e 2 importatori per 250 prodotti, distribuiti per vari Stati come: Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Olanda, Italia, Portogallo, Spagna, Regno Unito (dettaglio prodotti aggiornato).

Questi prodotti sono inseriti nelle 15 categorie di cui sono disponibili i criteri, inoltre sono in via di definizione i criteri per oltre 10 nuove categorie (dettaglio gruppi aggiornato). 

In Italia il primo produttore che ha potuto fregiarsi del fiore è stata la Cartiera Lucchese S.p.A. a partire dal luglio 1997 ben cinque anni dopo la nascita dell’ECOLABEL. Il ritardo è stato causato dalla lentezza che ha accompagnato la costituzione dell’O.C.n (1995) e l’elezione dei membri avvenuta nel 1997. In questo ultimo periodo si registra un interessamento notevole da parte delle aziende: in pochi mesi 2 produttori che hanno ricevuto il Marchio (General Detergents S.p.A. , gen. 2000 e Madival S.p.A., mar. 2000) per diversi prodotti.

Come riportato sul regolamento 880/92, entro cinque anni la Commissione ,sulla base dell’esperienza accumulata, riesamina la procedura e se necessario la modifica. Ad oggi, maggio 2000, il Consiglio della Comunità Europea ha trovato una posizione comune per sostituire il regolamento 880/92, per renderlo più efficace, più semplice nel suo funzionamento e migliorarne la pianificazione.

Le variazioni apportate riguardano:

    • l’istituzione del Comitato dell’Unione Europea per il Marchio di qualità Ecologica (CUEME);
    • la definizione di un piano di lavoro, con cadenza triennale, da parte della Commissione Europea;
    • l’arricchimento dei parametri considerati nello schema identificativo di valutazione;
    • la variazione del logo: al riquadro del fiore viene affiancato uno che contiene informazioni, chiare e comprensibili, sui motivi dell’assegnazione;
    • la definizione di infrazioni per gli Stati Membri che non ottemperano ai propri obblighi;
    • la definizione di nuovi principi procedurali per la fissazione di criteri relativi al Marchio di qualità ecologica;
    • la definizione di agevolazioni per poter consentire alle PMI e ai produttori di Paesi in via di sviluppo di fare richiesta di assegnazione del Marchio di qualità ambientale;
    • L’ampliamento della definizione di prodotto a cui può essere assegnato il marchio, considerando tutti i beni e servizi.
Queste variazioni entreranno in vigore con l’adozione del nuovo regolamento CE che abrogherà il precedente regolamento 880/92. Per una visione della bozza preliminare clicca qui.

Domande

    1. Perché abbiamo bisogno di un marchio di qualità ecologica?
    2. Quali prodotti possono essere certificati con l’ECOLABEL? Ed i servizi?
    3. Chi e il responsabile in Italia per la definizione dei criteri? E per la richiesta di assegnazione del marchio?
    4. Se un Organismo Competente decide di assegnare il marchio ad un prodotto, questi può essere messo in commercio negli altri Stati Membri?
    5. Può un rivenditore fare richiesta per l’ECOLABEL?
    6. L’ECOLABEL può essere utilizzato nell’etichetta del prodotto? 
    7. Quanto è lungo il processo di assegnazione dell’eco-marchio?
    8. Quanto costa avere l’ECOLABEL? Questo incide sul prezzo dei prodotti che lo espongono?
    9. Per quanto tempo è possibile esporre il marchio?
    10. È conveniente per le imprese ottenere il marchio? Anche per le piccole imprese?
    11. Perché dovrei scegliere un prodotto marchiato con l’ECOLABEL rispetto ad uno marchiato Angelo Blu o col Cigno Nordico? 
    12. Cosa si evidenzia dalla diffusione del marchio?
Se avete bisogno di aiuto per rispondere cliccate qui Webliografia
 
 

 
LO STATO DEL PIANETA
POLITICHE AMBIENTALI

 
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